Art. 10.

      1. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 10, 11 e 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nonché il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, e successive modificazioni, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362.

 

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      2. Restano salve le norme più favorevoli previste da leggi o accordi internazionali in vigore per l'Italia.
      3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni per l'attuazione della medesima legge.